Archivio di Lionello Venturi Regolamento

Art.1 - L'Archivio di Lionello Venturi fa parte del Dipartimento di Storia dell'arte e Spettacolo e nel suo ambito si costituisce come struttura per la ricerca scientifica e di supporto alla didattica. Le finalità della ricerca pertengono allo studio della storia dell'arte, della critica d'arte e dell'estetica. Il suo accesso è riservato a coloro che intendano utilizzarne in sede scientifica il patrimonio documentaristico e bibliografico.
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Art. 2 - L'orientamento scientifico e organizzativo dell'archivio è affidata al Direttore del Dipartimento, coadiuvato da un Curatore scientifico nominato dal Consiglio di Dipartimento e che dura in carica cinque anni. 
 
Ordinamento interno e servizi utenza - Apertura e chiusura dell'archivio. 
Art. 9 - Il calendario di apertura e chiusura dell'archivio è programmato dal Direttore e dal Curatore scientifico, coniugando la disponibilità delle unità di controllo con le esigenze dell'utenza. Il Curatore provvede a pubblicizzare adeguatamente gli esiti della programmazione. L'Archivio è chiuso al pubblico almeno una settimana della primavera per i lavori di spolveratura, di disinfestazione e di revisione e almeno due settimane dell'estate, per il periodo di ferie estive.
 
Art. 13 - A tutti gli utenti è rigorosamente vietato:
a) fare segni o scrivere sulle carte o sui libri dell'Archivio, sia pure per correggere evidenti errori; 
b) servirsi, insieme ad uno o più utenti contemporaneamente, del medesimo materiale (sia esso faldone che libro o altra pubblicazione); 
c) fumare e introdurre o consumare cibi e bevande nell'archivio. 
Chiunque trasgredisca tali norme subisce le sanzioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento. 
 
Art. 14 - Le ricerche nei cataloghi dell'archivio vengono eseguite dagli utenti, che possono chiedere l'assistenza del Curatore scientifico. 
 
Art. 15 - La richiesta di consultazione del materiale d'archivio e dei libri va fatta per iscritto su moduli forniti dall'archivio. Il modulo, predisposto secondo le indicazioni fornite dal Direttore scientifico e dal Curatore scientifico, dovrà essere compilato in ogni sua parte e depositato unitamente ad un documento di identità per tutta la durata della consultazione.
 
Art. 16 - Il materiale richiesto viene fornito esclusivamente dal Curatore scientifico o da un suo incaricato. L'accesso agli scaffali dell'archivio è di regola vietato al pubblico; il Curatore scientifico può tuttavia, con l'adozione delle necessarie cautele, permetterlo in casi eccezionali. 
 
Art. 17 - Nessun utente può uscire dall'archivio con il materiale chiesto in consultazione. 
 
Art. 18 - Per il materiale dell'archivio non è prevista alcuna forma di prestito. 
 
Riproduzioni 
Art. 19 - L'autorizzazione a riprodurre, per ragioni di studio, con procedimenti tecnici, il materiale conservato nell'archivio (comprese le edizioni a stampa) è data, su richiesta degli interessati, dal Curatore scientifico che provvede all'individuazione del sistema più opportuno da adottare, con l'osservanza delle necessarie cautele, constatandone lo stato di conservazione e con l'esclusione di quei reperti a suo giudizio palesemente deteriorabili, fatte salve le disposizioni sul diritto d'autore e sul diritto alla segretezza. 
 
Art. 21 - In caso di eventuali pubblicazioni, derivanti dai risultati di ricerca nell'archivio, l'utente è tenuto a citare la fonte. Inoltre debbono essere fatte salve le disposizioni sul diritto d'autore e sul diritto alla segretezza che tutelano, specialmente nel secondo caso, ascendenti e discendenti diretti. Tutto il materiale inedito riguardante Lionello Venturi e/o i suoi corrispondenti, dovrà essere sottoposto, a cura del pubblicante, alla eventuale liberatoria degli eredi suddetti. 
 
Sanzioni 
Art. 22 - Chiunque non osservi le norme riportate agli artt. 13 e 17, può essere allontanato o sospeso dall'archivio. 
Chiunque: 
a) ammesso nell'archivio, disturbi o interrompa in modo grave le condizioni per il normale funzionamento dello stesso, verrà allontanato dal responsabile che ne darà notizia agli uffici competenti per i provvedimenti del caso e verrà escluso, temporaneamente o definitivamente dall'archivio; 
b) restituisca il materiale librario concesso in consultazione danneggiato dovrà sostituirlo con altro esemplare della stessa edizione; 
c) dia false generalità o esibisca documenti che risultino falsi, sarà denunciato all'autorità di P.S. e comunque sarà escluso definitivamente dall'Archivio; 
d) distrugga o sottragga il materiale dell'archivio, sarà denunciato all'autorità di P.S. e comunque sarà escluso definitivamente dall'archivio. 
 
Materiale bibliografico 
Art. 23 - Dell'archivio fanno parte anche alcuni libri e riviste che sono stati acquisiti contestualmente alla donazione degli eredi di Lionello Venturi. Tale patrimonio librario potrà essere eventualmente incrementato con libri della medesima provenienza della biblioteca di Lionello Venturi o comunque connessi all'attività scientifica del Maestro, nonché con pubblicazioni che riguardino in modo particolare l'archivio.

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